Statuto

TITOLO I: Disposizioni generali

TITOLO II: I Soci

TITOLO III: L’assemblea dei soci

TITOLO IV: Il Consiglio Direttivo

TITOLO VI: Il Collegio dei soci fondatori

TITOLO VI: Proventi

TITOLO I: Disposizioni generali 

Art. 1. – E’ costituita con sede legale a Milano in via Paolo da Cannobio 9  una associazione denominata PEOPLE FOR GROWTH, siglabile PEOPLE4GROWTH o P4G. L’associazione è stata costituita in seguito al lancio della prima edizione del programma Global Start-up promosso dall’ITA (Italian Trade Agency) e dal Ministero per lo Sviluppo Economico nel corso del 2019. 

Art. 2. – L’associazione è un centro di vita associativa a carattere volontario e non persegue finalità di lucro. 

Art. 3. – La durata dell’associazione è fino al 31 dicembre 2050. 

Art. 4. – Scopo dell’associazione 

L’associazione ha lo scopo di promuovere – nelle forme associative consentite dal presente Statuto – la crescita e l’affermazione internazionale dalle imprese startup tecnologiche italiane. Per start-up tecnologiche si intendono le start-up che abbiano nel proprio modello di prodotto/servizio dichiarati elementi di innovazione tecnologica e organizzativa. 

Il suo fine è: 

a)     Tutelare gli interessi e promuovere la crescita delle start-up innovative in qualsiasi forma 
societaria costituita, rappresentandole nei confronti di organismi ed enti pubblici e privati, associazioni sindacali e di categoria, compresa la rappresentanza giudiziale in ogni ordine e grado;

b)   Promuovere la diffusione e lo sviluppo della cultura dell’innovazione e dell’imprenditoria attraverso l’analisi, l’elaborazione e lo studio delle problematiche del settore in correlazione e in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza dei settori produttivi, che con essa possono interagire;

c)    Promuovere lo studio e collaborare alla discussione sulle politiche di sviluppo delle Start- up in Italia e assicurare una azione di stimolo alla formulazione di politiche nazionali e regionali originali e capaci di incidere sui processi di crescita delle Start-up tecnologiche su argomenti di ordine formativo, tecnico, economico, finanziario, amministrativo, fiscale legale;

d)    Stimolare il massimo livello di scambio di informazione ed esperienze al finedi favorire e costituire aggregazione tra gli associati e creare strumenti operativi in grado di affermare l’etica e l’esperienza prodotta dalle start-up associate.
A questo scopo l’associazione raccoglierà ed elaborerà elementi, notizie, dati e disposizioni che possono interessare le attività degli associati anche per quanto concerne i processi di innovazione, produzione, collegamento con attività similari all’estero, promuovendo all’uopo la diffusione di pubblicazioni, house-organ, bollettini e comunque mantenendo contatti con associazioni, strutture di incubazione e accelerazione, aziende e personalità nazionali ed estere esercitando ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi sociali.

e)    Al fine di perseguire le suddette finalità l’associazione potrà organizzare convegni, dibattiti, mostre, fiere, eventi e occasioni di incontro per gli associati; pubblicare report di rilevanza nazionale anche attraverso la costituzione di osservatori inerenti temi specifici, riviste, bollettini, atti di convegni e materiali audio e video; organizzare incontri tra soci in occasione di fiere, manifestazioni di settore e in ogni altra attività associativa, culturale, ricreativa ed editoriale lecita ed aderente agli scopi dell’Associazione;

Art. 5. – La sostenibilità finanziaria sarà assicurata attraverso i contributi dei soci, di erogazioni liberali da parte di sponsor e da incassi che potranno derivare da servizi dedicati come disposto all’art. 26. 

Art. 6. – Gli organi dell’associazione sono: 

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Collegio dei soci fondatori.

TITOLO II: I Soci 

Art. 7. – Possono far parte dell’associazione le società in qualunque forma costituite, le persone giuridiche, le persone fisiche. L’adesione all’associazione dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante, dal Presidente, dal Titolare o da chi è delegato. 

Art. 8 – Le start-up possono aderire solo come le società in qualunque forma costituite e persone giuridiche. 

Art. 9. – Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo, con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: 

1)     per aderire come persona fisica si devono fornire le seguenti informazioni ai fini dell’iscrizione: nome, cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza e numero di un documento di identità, curriculum vitae e altre informazioni secondo il modulo di domanda di iscrizione che l’associazione provvederà a redigere;

2)     per aderire come società startup si devono fornire le seguenti informazioni ai fini dell’iscrizione: ragione sociale, visura camerale, e il nominativo della persona rappresentante e altre informazioni secondo il modulo di domanda di iscrizione che l’associazione provvederà a redigere;

3)   dichiarare di attenersi al presente statuto e alle liberazioni degli organi sociali;

4)     pagare la quota sociale. 

La presentazione della domanda di ammissione deve essere indirizzata al Direttivo. Il Direttivo si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dalla sua presentazione. Scaduto il termine dei trenta giorni senza che vi sia decisione, la domanda di ammissione si intende respinta. 

Art. 10. – Gli associati hanno l’obbligo: 

a)     di attenersi scrupolosamente agli obblighi statutari ed alla disciplina dell’associazione;

b)    di affidare all’associazione la trattazione dei problemi di interesse generale della categoria;

c)    corrispondere le quote associative ed eventuali contributi aggiuntivi e straordinari, secondo la misura, la periodicità, ed i termini del Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei soci.

d)    Trasmettere la documentazione idonea richiesta per l’adesione e per tutte le attività intraprese dal Consiglio Direttivo. L’adempimento degli obblighi di cui al presente comma deve essere notificato con comunicazione scritta, attraverso anche l’uso di comunicazioni informatiche, anno per anno oppure al mutare delle precedenti informazioni fornite. Il mancato ricevimento dopo 60 giorni comporterà la perdita immediata del diritto di rappresentanza negli organi statutari. Dopo tale termine si darà inizio al procedimento di espulsione.

Art. 11. – Perdita della qualità di socio 

La qualità di socio si perde per recesso, per cessazione dell’attività e o per procedimento di fusione, per esclusione. Il recesso dovrà essere comunicato tramite lettera raccomandata o comunicazione PEC tre mesi prima della data di fine dell’anno sociale. 

L’estinzione della società a seguito di fusione o scioglimento produce una cessazione del rapporto associativo e fa cadere l’obbligo di contribuzione solo al termine dell’anno sociale in corso del quale essa e stata comunicata all’associazione.
L’esclusione e deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di grave inadempienza del socio alle deliberazioni dell’associazione e del Consiglio Direttivo ed inoltre per fatti che ledono lo spirito associativo ovvero gettino discredito sullo stesso socio, sulla categoria di appartenenza o sulla stessa associazione. Il Consiglio Direttivo delibera sull’esclusione con voto segreto a maggioranza semplice dei suoi componenti. L’esclusione può essere proposta in qualsiasi momento e da qualunque socio con motivato e circoscritto esposto, in tal caso sulla richiesta di esclusione il consiglio decide soltanto dopo aver sentito il proponente e il socio, di cui e proposta l’esclusione nonché di aver verificato i fatti che hanno portato il proponente a tale richiesta. Le delibere del consiglio sono inappellabili. 

TITOLO III: L’assemblea dei soci 

Art. 12. – L’assemblea ordinaria dei soci, è l’organo sovrano dell’associazione. L’assemblea ordinaria dei soci, convocata almeno una volta all’anno dal Presidente non meno di 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, si riunisce presso la sede sociale o in altra località da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei soci. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati ai soci attraverso un avviso affisso nella bacheca della sede sociale o con quegli altri mezzi che si riterranno opportuni. 

L’assemblea: 

a)    Stabilisce le linee generali delle attività dell’associazione in sede di approvazione della relazione del presidente;

b)   Approva i bilanci dell’associazione entro il 31 luglio di ogni anno su proposta del Consiglio Direttivo;

c)   Delibera eventuali contributi straordinari su proposta del Consiglio Direttivo;

d)   Elegge i membri del Consiglio Direttivo;

e)   Nomina l’eventuale revisore dei conti;

 f)  Delibera in ordine agli atti di straordinaria amministrazione afferenti al patrimonio 
dell’associazione;

Art. 13. – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola con pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare solo un altro socio purché munito di regolare delega scritta. Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di almeno la metà dei soci. Non raggiungendo questo numeri di voti, la sessione è rimandata a non meno di 30 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. 

Art. 14. – L’assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata da altro socio, purché non sia un consigliere o un revisore, con inclusione dei voti astenuti. 

Art. 15. – L’assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i membri del Consiglio Direttivo presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni. 

Art. 16. – Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo ogniqualvolta questi lo ritenga necessario oppure per domanda di almeno un terzo dei soci. 

Art. 17. – I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto e per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la maggioranza semplice dei soci ed il consenso di tre quarti dei voti presenti o rappresentati, con inclusione dei voti astenuti. 

TITOLO IV: Il Consiglio Direttivo 

Art. 18. – Il Consiglio Direttivo è nominato dall’assemblea ed è composto da tre a nove membri eletti dall’ assemblea, tra i quali viene eletto il presidente. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo. Tutti i soci, con almeno di 2 anni di adesione all’ associazione, possono candidarsi. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. 

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di un terzo, l’intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. 

Le cariche sociali sono gratuite; potrà essere stabilito un gettone di presenza alle riunioni e o il rimborso spese in caso di missioni nazionali o internazionali. 

Art. 19. – Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio: 

a)    fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa; 

b)    stabilisce l’importo dei contributi associativi; 

c)    delibera sull’ammissione dei soci; 

d)    decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;

e)    esamina e approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all’assemblea dei soci;

f)     stabilisce i regolamenti per il funzionamento dei servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;

g)    nomina eventuali incarichi tecnici e funzionariali all’ interno dell’associazione;

h)    propone all’ assemblea eventuali modifiche statutarie. 

Art. 20. – Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed uno o più vicepresidenti, i quali in assenza del presidente ne svolgono compiti e funzioni. Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un terzo di consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi. 

Art. 21. – Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza semplice di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno metà dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. 

Art. 22. – Possono essere invitate alle riunioni, su richiesta del presidente, anche persone in qualità di tecnici, consulenti o rappresentanti d’azienda, quando il loro parere è ritenuto opportuno sugli argomenti in discussione, senza diritto di voto. Il presidente può nominare dei delegati su specifiche area (tecniche e non) sia all’ interno del Consiglio Direttivo sia tra i soci; le nomine hanno al massimo la durata del consiglio.

Art. 23. – La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. 

Art. 24. – La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente. 

TITOLO VI: Il Collegio dei soci fondatori 

Art. 25. – Il Collegio dei soci fondatori è costituito dai fondatori dell’associazione. Il Presidente o il Consiglio direttivo può, in via consultiva, chiedere al Collegio dei soci fondatori il parere su determinati argomenti, sulle scelte o sulle linee strategiche che l’associazione debba perseguire. La decisione, in ogni caso, spetta al Consiglio direttivo. 

TITOLO VI: Proventi 

Art. 26. – I proventi dell’associazione sono costituite da: 

a)  dai contributi di iscrizione;

b)  dai contributi associativi ordinari annuali;

c)  dai contributi volontari e straordinari;

d)  dai contributi per offerte di servizi vari a soci od a terzi;

e)  da erogazioni e lasciti a favore dell’associazione;

 f)  da eventuali altre entrate a norma di legge. 

Art. 27. – Prima del 13 dicembre di ogni anno, il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo. 

Art. 28 – Lo scioglimento dell’associazione viene deliberato dall’ assemblea straordinaria con voto di almeno due terzi dei soci in prima convocazione, e dalla maggioranza semplice di soci aventi diritto al voto in seconda convocazione e dalla maggioranza dei presenti in terza convocazione. E’ fatto d’obbligo di devoluzione del patrimonio netto dell’associazione in caso di scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla legge. 

Art. 29. – Per tutto quanto non stabilito nel presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.